BIOGRAFIA: i Savoia
                                 di Cristina Mascheroni

- Prima parte                                                 ( Parte )
     Si fa un gran parlare di questi tempi della richiesta di risarcimento milionario reclamata dagli eredi Savoia allo Stato Italiano, quale indennizzo dei danni morali patiti dagli stessi a causa del loro esilio forzato dall’Italia, ma molti di noi non ricordano più come andarono i fatti e come il loro esilio cominciò. Dal 1946 ad oggi, l’esilio è stato lungo, vediamo di ripercorrerne insieme i fatti salienti.
     Umberto II di Savoia, figlio di Emanuele III, divenne Re d’Italia circa sessant’anni fa, esattamente il 9 maggio 1946, ereditando il trono lasciatogli dal padre, e passò alla storia come “Re di maggio” in quanto regnò solo per 24 giorni. Il 2 giugno di quel anno, infatti, il popolo italiano fu chiamato a votare per un referendum che doveva decidere quale forma di governo dovesse avere l’Italia, se monarchia o repubblica; l’esito fu favorevole per la creazione della Repubblica Italiana, della quale vi abbiamo raccontato tutto nel mese di giugno 2006, con la biografia del primo Presidente d’Italia Enrico De Nicola. Visto l’esito delle votazioni, i consiglieri di corte del Re uscente dichiarano l’illegittimità delle


stesse, adducendo brogli e confusioni procedurali. Comunque sia, il re Umberto II prese la strada dell’esilio, prendendo il nome di conte di Sarre, il 13 giugno del 1946, e lasciò l’Italia a bordo di un aereo militare decollato dall’aeroporto di Ciampino. Fece tappa a Barcellona e poi stabilì la sua dorata dimora nell’assolato Portogallo, non immaginando che l’esilio sarebbe durato tutta la vita e si sarebbe esteso ai suoi discendenti, per effetto della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana. Questa disposizione, in vigore dal 1947, oltre ad impedire il rientro dei Savoia in Italia, recitava testualmente: “comma 1 – i membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire cariche
ufficiali o elettive; comma 2 – agli ex Re di Casa Savoia, alle loro consorti ed ai loro discendenti maschi, sono vietati l’ingresso e il soggiorno in territorio nazionale; comma 3 – i beni esistenti nel territorio nazionale degli ex-Re di Casa Savoia, loro consorti e loro discendenti sono avocati dallo Stato. I trasferimenti e
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