tollerare che vengano eseguite opere murarie nel proprio appartamento, il Giudice deve stimare il danno da risarcire alla parte lesa. Questo danno consiste nel minor valore o svalutazione dell’appartamento inferiore perché privo dei requisiti acustici necessari; non esiste una formula matematica per calcolarlo, ma la prassi dei tribunali è di valutarlo dal 10 al 30% del valore dell’immobile, a seconda della gravità del problema. Conta anche il locale nel quale il rumore viene più avvertito. Il danno è maggiore se il disturbo è in camera da letto o soggiorno rispetto al bagno.
     Se a far rumore è proprio il vicino, come tutelarsi? In questo caso, attori della lite sono i due abitanti del medesimo palazzo e il Giudice, per verificare se il rumore è davvero intollerabile, deve far verificare da un tecnico, denominato CTU, Consulente Tecnico d’Ufficio, se l’intensità del rumore prodotto dall’inquilino supera di 3 decibel il rumore di fondo dell’ambiente (la nostra percezione del rumore è legata alla differenza di rumore di un suono rispetto a quelli di sottofondo). I decibel vengono rilevati attraverso una misurazione istantanea, dalla quale vengono escluse altre fonti occasionali di disturbo (passaggio di camion, tram, il suono di una sirena etc); naturalmente, se la fonte del rumore è occasionale e straordinaria, come per esempio la Tv troppo alta o un acceso litigio, sarà difficile per il tecnico accertarla. Se invece il disturbo è provocato da una fonte facilmente individuabile e stabile (lavatrice, caldaia, ascensore, scarichi domestici) la rilevazione sarà più fattibile. Sarà poi compito del Giudice sollecitare il trasgressore al rispetto delle normative vigenti in materia di rumore o a stimare i danni subiti dalla parte lesa.
     Le liti sul rumore eccessivo non riguardano solo le controversie fra vicini di casa o fra il privato e il costruttore, ma possono essere causate anche dal rumore che sussiste all’esterno dell’abitazione. In questo caso bisogna rivolgersi sempre al Comune di residenza per richiedere l’intervento di un incaricato dell’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) per effettuare le rilevazioni fonometriche del rumore disturbante.
     La legge di riferimento è il Dpcm 14/11/1997, che fissa i limiti massimi tollerabili dei rumori che provengono dall’esterno. Relativamente al disturbo sonoro, il tecnico rileva i valori di emissione del suono sia in prossimità della sorgente del rumore sia in immissione all’aperto, proprio vicino a chi viene disturbato: tali valori vengono poi rapportati ad una tabella di “classificazione acustica del territorio comunale”, che prevede i limiti massimi sopportabili in base alla zona del Comune esaminata, per esempio la classe I per scuole ed

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