mantengono gli stessi diritti) o l’affido alternato (il figlio viene affidato alternativamente ad entrambi genitori).
     Successivamente, la legge 903 del 1977 sancì l’uguaglianza di trattamento lavorativo tra uomo e donna, in particolare, si estese al padre, in alternativa alla madre, il diritto di avere permessi retribuiti al 30% dello stipendio per sei mesi, utilizzabili nel primo anno di vita del bambino, e di assentarsi dal lavoro, senza retribuzione, se il figlio si ammala. Lo Stato, con questa legge riconosce una nuova figura di padre che svolge anche funzioni comunemente considerate “materne”, anche se tale legislazione è scarsamente utilizzata dagli uomini.
     In materia legislativa sono state avanzate nuove proposte che chiedono l’ampliamento dei congedi parentali fino ai due anni di vita del bambino e che potrebbero interessare anche il padre, qualora lo si ritenesse opportuno. Il DDL approvato dal Governo il 13 Febbraio 1998 stabilisce che i genitori, anche adottivi o affidatari, possono assentarsi dal lavoro nei primi otto anni di vita del figlio per un periodo cumulativo di dieci mesi. Oggi, il congedo parentale, art. 32 - Dlgs 151/01, consente al padre, sin dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 6 mesi, elevabile a 7 mesi nel caso in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore ai tre mesi; in quest’ultimo caso il limite complessivo dei congedi parentali per i genitori è elevato a 11 mesi. È da notare che il congedo spetta al genitore richiedente, anche qualora l’altro genitore non ne avesse il diritto, per esempio nel caso di una madre casalinga. In base all’art. 38 - Dlgs 151/01, il datore di lavoro non potrà opporsi a tale richiesta.
     Con l’art. 34 - Dlgs 151/01, fino ai tre anni del bambino vengono fissati i parametri d’indennizzo sia per la madre lavoratrice quanto per il padre che richiede il congedo parentale. Con l’art. 40 - Dlgs 151/01, vengono fissati i riposi giornalieri (ex permessi per l’allattamento) anche per il padre, nel caso in cui la madre non si avvalga di tale diritto in quanto impossibilitata; in caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati. Per queste ore richieste, si ha diritto alla retribuzione piena. L’art. 47 - Dlgs 151/01, consente al padre di usufruire di congedi per malattia del bambino fino ai primi tre anni; dopo questo periodo, anche il padre ha diritto a 5 giorni lavorativi all’anno per eventuale affezione del figlio. Per tale congedo non spetta la retribuzione, ma è comunque consentita la contribuzione figurativa.
     Infine, in base all’art. 5 - Dlgs 151/01, i periodi di fruizione dei congedi parentali e il trattamento di fine rapporto potranno essere anticipati ai fini del sostegno economico. Anche se la paternità viene tutelata e riconosciuta all’interno del mondo lavorativo, il numero dei lavoratori-padre che inoltrano richieste di congedo parentale è abbastanza esiguo.

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