matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità famigliare”. Con questo nuovo codice si stabiliva che nella famiglia dovevano essere presenti il consenso, la parità morale e giuridica fra marito e moglie e la tutela degli interessi della prole. Nell’art. 30 veniva stabilito che i genitori avevano il dovere di istruire, educare e mantenere la prole, anche per i figli nati al di fuori del matrimonio. La famiglia così si autonomizzava rispetto allo Stato e la donna cominciò ad acquisire dei nuovi diritti che le precedenti leggi non avevano mai preso in considerazione.
     L’articolo 29 stabiliva inoltre la parità morale e giuridica dei coniugi, eliminando così le disparità tra i due sessi: nacque così una famiglia-comunità fondata sul consenso e sull’uguaglianza delle persone. La nozione di “patria potestà”, che accentuava la preminenza paterna venne sostituita dalla “potestà dei genitori” attribuendo, in modo equo fra padre e madre, poteri e doveri. La potestà sui figli venne riconosciuta ad entrambi e doveva essere esercitata in comune accordo. In base all’articolo 30 della Costituzione si stabiliva che i genitori avevano il diritto-dovere di “mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio e di tener conto delle loro capacità, della loro inclinazione naturale e delle loro aspirazioni”. L’art. 147 del Codice Civile, con riferimento ai “principi della morale” nel contesto dell’ordinamento della famiglia, seguendo un’ideologia fascista, conferiva al padre il ruolo di capo gerarchico della famiglia e di trasmettitore dei valori propri della società. Nel rapporto educativo, anche il figlio svolgeva un ruolo attivo: egli, una volta entrato nel mondo del lavoro, avrebbe dovuto contribuire, secondo le proprie sostanze e redditi, al mantenimento della famiglia di origine, finché conviveva con essa. Il figlio, però, non doveva più onorare i genitori, ma doveva loro rispetto.
     Altri cambiamenti legislativi si ebbero nel 1955 con l’abolizione dell’“NN” anagrafico, con la legge 431 del 1967, la quale regolava l’adozione speciale, con l'istituzione del divorzio nel 1970; infine, la legge del 1975 abbassava la maggiore età a 18 anni. Un anno molto importante è stato il 1975, quando venne varato il Nuovo Diritto di Famiglia, che rappresentava un tardivo adeguamento legislativo ad una società che nel frattempo era radicalmente cambiata. In questo documento si afferma il principio paritario e di collaborazione fra i coniugi, dissolvendo così il modello gerarchico e autoritario di famiglia e la superiorità del potere maschile: marito e moglie hanno adesso pari diritti e doveri. Castellini (1985) è del parere che l’attuale codice mantenga sempre delle disparità tra i coniugi. Egli rileva che, anche nei casi di separazione, la disparità rimane molto concentrata: il figlio viene sempre affidato alla madre, escluso i casi d’inidoneità, senza mai considerare l’affido congiunto (dove i genitori

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