LE ILLEGITTIME CONTRIBUZIONI RICHIESTE DALLE STRUTTURE DI RICOVERO AI PARENTI DEGLI ASSISTITI
                                 di Gaetano Marco Parisi

     Il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, modificativo della legge di riforma dell'assistenza n. 328/00, è uno dei provvedimenti normativi più importanti per la tutela del cittadino e, al tempo stesso, uno dei meno pubblicizzati e dei più disapplicati. Due articoli sono fondamentali: 1) l'art. 3, comma 2-ter, stabilisce che, per quanto riguarda le prestazioni sociosanitarie domiciliari o in strutture assistenziali, limitatamente alle persone con handicap permanente grave, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni non autosufficienti, gli enti devono tenere conto della situazione economica del solo assis tito, e non anche del suo nucleo familiare; 2) l'art. 2 comma 6 stabilisce che gli enti erogatori del servizio non possono sostituirsi ai loro assistiti nel far valere gli obblighi alimentari nei confronti dei parenti.
     Cerchiamo di chiarire cosa vogliono dire i due articoli citati, che peraltro ho già notevolmente semplificato rispetto al testo originale, comprensibile (un po' a fatica) solo a un addetto ai lavori. Partiamo dalla prassi applicata da sempre e che avrebbe dovuto cessare con l'entrata in vigore del decreto legislativo 130/2000. Una persona con grave handicap o molto anziana e non autosufficiente, che non può essere adeguatamente assistita dai parenti in casa, riceve un'assistenza domiciliare o viene ricoverata in un'apposita struttura (comunemente detta "ospizio" o "ricovero" o, nel bel gergo dei regolamenti comunali, "Residenza Sanitaria Assistenziale").
     La struttura incamera l'intera pensione della persona e, se questa non basta al pagamento della retta, chiede l'integrazione ai familiari, cui fa sottoscrivere, all'atto del ricovero, una dichiarazione di impegno, talvolta con la minaccia più o meno velata di non accettare, in caso contrario, l'assistito. La somma viene richiesta tenendo conto del reddito del nucleo familiare, in base alle previsioni del codice civile che stabiliscono, in capo ai parenti prossimi, l'obbligo di assistere economicamente il familiare in stato di bisogno, in proporzione al proprio reddito.
     Veniamo ora alle due innovazioni che ho citato sopra. Dal 1 gennaio 2001 limitatamente a portatori di handicap grave o ultrasessantacinquenni non autosufficienti: 1) bisogna calcolare il solo reddito personale e non quello del nucleo familiare. 2) si stabilisce che il diritto di richiedere gli alimenti compete solo alla persona e non può essere fatto valere in sua vece dagli enti di assistenza.

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Decreto, Legislativo, 130, 3 maggio 2000, Gleno, Contribuzione, Illegittima, Parenti, Reato, Penale, Estorsione, ASL