SINISTRI STRADALI CON RITO DEL LAVORO: LA NORMA È MIGLIORATIVA
                                 di Gaetano Marco Parisi

     Il primo aprile 2006 è entrata in vigore la legge n° 201 del 21 febbraio 2006, la quale apporta rilevanti novità civili, penali e procedurali alle ipotesi di incidenti stradali che provochino la morte o il ferimento delle persone coinvolte. La nuova normativa valuta finalmente con la giusta attenzione la finora sottovalutata gravità dei comportamenti legati alla circolazione stradale, cercando al tempo stesso di meglio tutelare le vittime dei sinistri. Lo scopo viene realizzato, da un lato, per quanto riguarda i danneggianti, elevando le sanzioni penali e aumentando i tempi di sospensione della patente, dall'altro, per i feriti o i parenti di chi ha trovato la morte, accelerando i tempi processuali e favorendo i versamenti di provvisionali sui risarcimenti.Vediamo dunque le novità in dettaglio.
     Il primo intervento della legge avviene sull'aspetto penale dell'omicidio colposo o delle lesioni colpose procurate con violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 589, 2 comma e art. 590, 3 comma codice penale). I suddetti reati, erano, in effetti, finora puniti troppo blandamente. Una persona senza precedenti penali che, in stato di ebbrezza, investisse e uccidesse un pedone, poteva agevolmente trovarsi immediatamente a piede libero con la condizionale e nuovamente alla guida dopo un paio di mesi. La situazione è ora cambiata e si spera che le nuove pesanti conseguenze prospettate dalla legge fungano da deterrente e facciano in modo che qualcuno valuti con meno leggerezza i rischi derivanti dal proprio comportamento sulla strada. Ora, infatti, un omicidio colposo alla guida può costare da due a cinque anni di reclusione (prima il minimo era un anno); le lesioni gravissime (malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto, di un organo, o sfregio permanente del viso) sono punite con il carcere da uno a tre anni (prima, da sei mesi a due anni, ma con la possibilità alternativa di una multa da 619 a 1.239 Euro), mentre per le lesioni gravi (oltre quaranta giorni di prognosi o indebolimento permanente di un senso o un organo) la pena detentiva va da tre mesi a un anno, praticamente raddoppiata, così come la multa, che può ora arrivare a 2.000 Euro. Anche l'aspetto relativo alla facoltà di circolare per il danneggiante viene molto seriamente modificato: la sospensione della patente, che parte da un range di quindici giorni, tre mesi per le lesioni lievi, può arrivare a quattro anni per i casi di omicidio colposo.

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