requisiti previsti in mancanza dei quali non devono essere rilasciati il permesso di costruire (ex concessione edilizia) ed il certificato di agibilità (ex abitabilità).
     A complicare le questioni è intervenuta una norma recente, la legge 96/2010, la quale ha decretato che “in attesa dell’emanazione dei decreti legislativi in materia di tutela dell’inquinamento acustico i privati non possono far valere, nei confronti dei venditori-costruttori, l’applicazione del Dpcm 5/12/1997”, suggerendo così al cittadino di ricorrere al TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, per vedere riconosciuti i propri diritti agendo proprio contro il Comune, il quale ha consentito la costruzione dell’immobile privo dei requisiti acustici di legge. Sottolineiamo che il ricorso al TAR ha costi piuttosto elevati e tempi lunghissimi, quindi non sono molte le persone che optano per questa scelta.
     Per fortuna arriva in soccorso ai cittadini la “regola d’arte” nelle costruzioni, regola alla quale ricorrono i tribunali: il giudice incarica un tecnico acustico per le opportune verifiche applicando le norme di legge esistenti, quelle dell’UNI, l’ente nazionale di Unificazione, sia le altre leggi, come il contestato Dpcm 5/12/1997. In parole povere, siccome dei requisiti tecnici di base esistono, in base ai quali viene valutato se un’abitazione è stata costruita correttamente oppure no, il giudice decide di utilizzare quelle che ritiene più adatte al caso specifico, anche il contestato Dpcm.
     Nel caso in cui l’immobile lo si sia già acquistato e si decida di far causa proprio al costruttore dello stesso, bisogna fare riferimento a due criteri oggettivi: l’isolamento acustico delle strutture, che si misura in decibel (dB), l’unità per la misurazione del suono, e i difetti di isolamento, che possono essere “riparabili” oppure “non riparabili”. Sono danni “riparabili” quelli ai quali si può porre rimedio perché i lavori vengono effettuati nell’abitazione della persona che ha intentato la causa, per esempio isolando la parete dell’abitazione; in questo caso, il costruttore dovrà rimborsare anche il disagio derivante dai lavori, l’eventuale trasloco dei mobili o la permanenza in albergo per il proprietario durante i lavori stessi. Sono considerati danni “non riparabili” tutti quei difetti che possono essere sistemati solo effettuando lavori nell’appartamento di persone che sono estranee alla causa.
     Un esempio classico è il calpestio proveniente dal piano superiore: in questo caso, per isolare acusticamente il plafone il costruttore dovrebbe intervenire sul pavimento dell’appartamento sovrastante e se ciò non fosse possibile, in quanto il condomino del piano superiore non è parte in causa quindi non costretto a

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