VIES E UN ALTRO TASSELLO CONTRO L'USO DEI CONTANTI
                                           di Omar Gabbiadini - Consulente Tributario

     I primi giorni dell’anno sono sempre rivolti alla programmazione degli obiettivi che tutti vorremmo realizzare e sembra che anche l’Agenzia delle Entrate sia orientata in tal senso, anche se non sempre combacia con la nostra programmazione. Con D.L. n.78/2010 i soggetti che intenderanno effettuare operazioni intracomunitarie dovranno inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed ottenere l’inserimento nell’archivio Vies. Tale autorizzazione è necessaria per lo scambio di beni e non per le prestazioni di servizi. I soggetti che apriranno la partita IVA dovranno compilare, all’atto della richiesta, un apposito campo, mentre i soggetti già titolari di partita IVA dovranno dichiarare la propria volontà di intraprendere operazioni comunitarie mediante apposita istanza. I soggetti con inizio attività presentata a partire dal 31 maggio 2010 e fino al 28 febbraio 2011 che non abbiano manifestato la volontà di effettuare operazioni comunitarie e non hanno presentato modelli Intrastat nel secondo semestre 2010, invece, verranno esclusi dal Vies, pertanto dovranno richiedere l’inclusione mediante apposita istanza. Sono automaticamente autorizzati ad operare invece i soggetti che hanno presentato negli anni 2009 e 2010 gli elenchi Intrastat.
     Si precisa che la procedura di autorizzazione prevede un termine di 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione entro il quale l’Agenzia verificherà i dati forniti. Entro tale termine verrà comunicato esplicito diniego o al contrario si formerà silenzio assenso. Verranno periodicamente controllate le posizioni registrate e l’esito di tali verifiche potrà essere utilizzato per avviare azioni di controllo o provvedimenti di revoche con conseguente impossibilità ad operazioni UE. Il soggetto che opera senza autorizzazione viene sottoposto alle imposizioni IVA su tali operazioni.
     Altro adempimento poco simpatico finalizzato a rafforzare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti e di imposizione sul reddito, è l’introduzione dell’obbligo di comunicare telematicamente le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a € 3.000 con emissione di fattura, ed a € 3.600 se soggetti a scontrino fiscale. Tale comunicazione dovrà essere inviata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni relative ad appalti, fornitura, somministrazione e contratti da cui derivano corrispettivi periodici.

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