NUOVA LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE
                                           di Omar Gabbiadini - Consulente Tributario

     Il decreto legge numero 78 del 31 maggio 2010, oltre ad introdurre misure dirette alla correzione dei conti pubblici, si è preoccupato di porre qualche rimedio alla dilagante evasione fiscale introducendo disposizioni finalizzate a ridurre gli effetti negativi sulla popolazione.
     L’articolo 20, modificando l’articolo 49 comma 1,5,8,12,13 del Dl 21/11/07 n. 231, prevede norme più rigide sul trasferimento di denaro contante, versamenti su libretti di deposito bancario o postale al portatore, titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato tra soggetti diversi quando il valore trasferito è complessivamente superiore a € 5.000. Il sospetto è riferito anche ai movimenti artificiosi frazionati e finalizzati a non superare tale soglia utilizzando diversi strumenti. L’amministrazione finanziaria potrà in ogni caso analizzare le singole operazioni ritenute sospette e, se vi sono i presupposti, applicare le relative sanzioni.
     Il divieto riguarda tutti, a prescindere dalla propria attività o ruolo, ed è operativo dal 31 maggio 2010. Tuttavia, il trasferimento può essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a.. È opportuno ricordare che la soglia limite è stata diverse volte modificata come evidenziato di seguito: fino al 29/4/2008 ammessi trasferimenti se non superiori a 12.500 euro; dal 30/4/2008 al 24/6/2008 ammessi trasferimenti se inferiori a 5.000 euro; dal 25/6/2008 al 30/05/2010 ammessi trasferimenti se inferiori a 12.500 euro; dal 31/05/2010 ammessi trasferimenti se inferiori a 5.000 euro.
     Lo stesso articolo 20 del correttivo inasprisce le sanzioni stabilendo che, per le violazioni, la sanzione minima amministrativa non può essere inferiore nel minimo all’importo di tremila euro. Di seguito si evidenziano gli importi relativi alle sanzioni in funzione della soglia di trasferimento effettuato: trasferimento in contanti oltre la soglia ma non oltre i 50.000 euro: sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40%, sanzione minima NON INFERIORE a 3.000 euro; trasferimento in contanti superiore a 50.000 euro: sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40%, sanzione minima NON INFERIORE a 15.000 euro; omessa comunicazione al MEF (Ministero Economia e Finanze): sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30%, sanzione minima NON INFERIORE a 3.000 euro.

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Limiti, Denaro, Contante, Trasferimento, Transazioni, Tabella, Sanzioni, Norme, 78, 31 maggio 2010, DL, MEF