versati per entrambe le categorie. Dopo il 30 marzo 2010, le nuove imprese che entrano in attività devono aderire prima dell’inizio dell’attività. Gli esonerati dall’obbligo degli adempimenti sono: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle provenienti da lavorazioni industriali e artigianali, coloro che trasportano in proprio i rifiuti non pericolosi e gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo superiore a euro 8.000,00. Tali soggetti potranno aderire su base volontaria a partire dal 13 luglio 2010.
     Al SISTRI ci si può iscrivere tramite il sito internet www.sistri.it, fax - numero verde 800 050863 e telefono - numero verde 800 003836.
     In seguito si riceverà un numero di pratica e si dovrà provvedere ad effettuare il pagamento del contributo nel più breve tempo possibile tramite: - ufficio postale c/c n°871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma indicando nella causale Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 – contributo SISTRI/anno 2010, il codice fiscale dell’Operatore, numero di pratica comunicato dal SISTRI al momento dell’iscrizione; - presso gli sportelli del proprio istituto di credito mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT88 Z010 0003 2453 4803 2259 214; occorre indicare il contributo SISTRI/anno 2010, il codice fiscale dell’Operatore, numero di pratica comunicato dal SISTRI al momento dell’iscrizione; - presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d’Italia) versando in contanti.
     Gli estremi di pagamento vanno comunicati tramite e-mail (contributo@sistri.it) o fax - numero verde 800 050863.
     Ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo è dovuto per ciascuna unità locale e sede legale e per ciascuna operazione di recupero o smaltimento. Per le imprese che producono rifiuti sia pericolosi sia non pericolosi, si applica il contributo relativo ai soli rifiuti pericolosi. Per gli impianti che gestiscono rifiuti pericolosi, rifiuti non pericolosi e rifiuti urbani, il contributo dovuto è dato dalla sommatoria. Per le discariche, il contributo è dovuto con riferimento alla categoria autorizzata. Per i demolitori, i rottamatori e frantumatori, il contributo è quello previsto per la specifica attività svolta. Per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo è dovuto per la sede legale, le eventuali unità locali e ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti il contributo è dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza. Per il consorzio, intermediario terminalista, operatori ecologistici, raccomandatari marittimi,

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