I NUOVI "007" DEL FISCO
di Omar Gabbiadini - Consulente Tributario
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Il Ministro della Giustizia, con decreto del 16 aprile 2010, ha emanato gli indicatori di anomalia al fine di individuare le operazioni sospette segnalate da soggetti obbligati quali professionisti e revisori contabili. Nello stesso decreto vendono forniti i principi e le indicazioni inerenti le modalità per trasmettere al fisco le sospette operazioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.
L’articolo 2 individua fra i nuovi “007”: gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché i revisori contabili; gli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro; ogni soggetto che svolga in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi; associazioni di categoria di imprese e commercianti; Caf e Patronati; notai e avvocati che compiano operazioni di natura finanziaria o immobiliare per conto del proprio cliente; prestatori di servizi a società e trust con esclusione dei soggetti contemplati alle lettere a,b,c.
Le segnalazioni fatte all’UIF saranno quelle che il professionista “sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo”. Vista la semplice prassi nell’individuazione di tali operazioni si richiama integralmente l’articolo.
Art. 2. Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto.
1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati e ssendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di
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