LO SCUDO FISCALE
di Omar Gabbiadini - Consulente Tributario
|
|
Lo scudo fiscale è un condono generalizzato per chi ha costituito o esportato somme all'estero fino al 31 dicembre del 2007. La sanatoria prevede la non punibilità per una serie di reati penali di carattere economico e il rimpatrio potrà avvenire entro il 31 dicembre di quest'anno, utilizzando i canali bancari, intermediari finanziari, Poste e agenti di cambio e riguarderà denaro e altre attività finanziarie.
Per accedere alla sanatoria, i soggetti interessati dovranno presentare una dichiarazione riservata agli intermediari e questi rilasceranno agli interessati una copia della stessa, ovvero lo scudo, e sono proprio gli effetti dello stesso a definire la portata del provvedimento che si presenta come un vero e proprio condono, non solo dei reati valutari, ma anche di quelli fiscali, societari (come il falso in bilancio) e fallimentari (come la bancarotta fraudolenta). Lo scudo garantirà una protezione da indagini fiscali dal 2004 al 2008 e la lista dei reati per i quali è possibile farla franca è lunga e piuttosto articolata. Essa preclude la punibilità per i reati tributari previsti dagli articoli 2-11 del decreto legislativo numero 74 del 2000, ovvero tutto l'armamentario che va dall'omessa dichiarazione, all'emissione di fatture false, alla dichiarazione fraudolenta. Stesso comportamento anche nei confronti di reati societari, perché si può procedere solo per querela di parte, ma pur sempre passibile di una pena fino a 5 anni. Inoltre l'"esclusione di punibilità" riguarda tutta una serie di reati degli amministratori di una società, dalle manovre fraudolente sui titoli alla valutazione esagerata di conferimenti e acquisti. A corollario della sanatoria il colpo di spugna si estende anche ai reati della legge fallimentare, bancarotta fraudolenta inclusa. Chiudendo così il cerchio.
Si può usufruire della regolarizzazione, oltre che per le attività ubicate in Paesi Ue, per quelle localizzate nei seguenti Stati: Norvegia e Islanda (Stati SEE); Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Turchia (Stati Ocse con scambio di informazioni).
È obbligatorio il rimpatrio dei capitali regolarizzati da paesi come Svizzera, San Marino, Lussemburgo e Liechtenstein.
Si rientra nel rimpatrio anche qualora venga stipulato un contratto di amministrazione di beni per conto terzi con una società fiduciaria italiana. Il bene deve essere consegnato alla stessa, anche senza essere materialmente trasportato in Italia. Per gli immobili (o altre attività patrimoniali), invece, si può
|
|
|