NOVITÀ IN VISTA CON LE DIRETTIVE CE
                                           di Omar Gabbiadini - Consulente Tributario

     Con decorrenza 1 gennaio 2010 in base alla direttiva Ce 2008/08 viene introdotto l’obbligo di riepilogare nei modelli Intrastat (introdotto dall'art. 50 del D.L. 331/1993 a seguito dell'abolizione delle barriere doganali all'interno della Comunità Europea nel 1993 n.d.r.), anche le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti passivi di imposta comunitari che assolvono l’Iva nel loro paese. Sempre con la stessa data di decorrenza, ma mediante la direttiva Ce 2008/117, vengono introdotti rilevanti novità per la periodicità di tali modelli al fine di combattere le frodi fiscali connesse alle operazioni intracomunitari.
     Nello specifico le principali modifiche possono essere così riassunte:
     Direttiva n. 2008/8/CE:
     - lo Stato del committente diviene luogo di imposizione delle prestazioni di servizi;
     - l’obbligo degli adempimenti Intrastat coinvolge non solo la movimentazione di beni ma bensì anche le prestazioni di servizi.
     Direttiva n. 2008/117/CE:
     - presentazione con periodicità mensile degli elenchi riepilogativi Intrastat quale regola generale, modificando l’attuale periodicità potenzialmente anche trimestrale.
     Si precisa che per l’operatività delle novità dovranno essere predisposti e approvati appositi Decreti finalizzati all’adeguamento delle disposizioni nazionali a quelle comunitarie. Inoltre l’invio all’Agenzia delle Dogane dei modelli dovrà avvenire esclusivamente in forma telematica.
     A seguito di una nuova minaccia, da parte della Commissione Europea, di apertura di una procedura di infrazione contro l’Italia, il legislatore ha modificato alcune norme che disciplinano gli accertamenti di valore a seguito di trasferimenti immobiliari. Viene pertanto negata agli Uffici la possibilità di accertare un maggior imponibile scaturito da una semplice discrepanza tra l’importo fatturato ed il valore normale dell’immobile ceduto. Tramite il decreto Visco-Bersani veniva infatti determinato un valore dell’immobile individuato ponderando le quotazioni O.M.I. (che determinano un intervallo di valori minimo e massimo dell’immobile n.d.r.) sulla base dei criteri indicati da un apposito provvedimento emanato dall’Agenzia delle Entrate ante 2007, senza però tenere conto di altri fattori legati al mercato. Pertanto l’Amministrazione finanziaria

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