organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta e pertanto l’imposizione Irap è lecita.
     La Corte Costituzionale, in un passaggio della sentenza n. 156/2001, ha distinto, ai fini dell’applicazione dell’Irap, tra:
- impresa, nella quale l’elemento organizzativo sarebbe “connaturato”;
- lavoro autonomo, rispetto al quale sarebbe necessario un accertamento, caso per caso, dell’esistenza di una “autonoma organizzazione”.
     Lo stesso giudice delle leggi non ha però affrontato con altrettanta profondità la questione che qui interessa, ossia, come accertare e in base a quali criteri si possa affermare che un determinato soggetto, rispetto al quale debba essere applicata l’Irap, sia definibile un "imprenditore" e quando un "lavoratore autonomo". È su questo piano di lavoro che si innestano le quattro recenti sentenze della Cassazione chiamata ad esprimersi a Sezioni Unite. In concreto si può desumere che le attività di “agente di commercio” e di “promotore finanziario” sono escluse da Irap qualora esercitate in assenza di “autonoma organizzazione”. Alla luce di quanto sino ad ora illustrato, al fine di collocare un agente o un promotore finanziario al di fuori dell’assoggettabilità ad Irap, è necessario verificare se l’attività possa considerarsi o meno “autonomamente organizzata”.
     L’Agenzia delle Entrate, con riferimento agli esercenti arti e professioni, è intervenuta sul tema in oggetto con la circolare 13 giugno 2008 n. 45/E. Nel richiamato documento di prassi, l’Ufficio, oltre a rendere la nozione di autonoma organizzazione, ha individuato alcuni elementi che ne statuirebbero la sussistenza. Secondo l’Agenzia il requisito dell’autonoma organizzazione sussiste quando ricorre almeno uno dei seguenti presupposti, da valutare caso per caso:
- impiego, in modo non occasionale, di lavoro altrui;
- utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, le necessità minime per l’esercizio dell’attività.
     Si evince che anche gli agenti di commercio ed i promotori finanziari entrano, al pari degli esercenti arti e professioni, fra quei soggetti che dovranno decidere se assoggettare il proprio reddito ad Irap. Si prospettano quindi diverse soluzioni, fra le quali non compilare il modello Irap e non versare l’imposta, compilare, versare l’imposta e poi presentare istanza di rimborso, oppure presentare specifiche istanze di rimborso anche per gli anni pregressi.

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