LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
                                 di Cristina Mascheroni

     Recentemente, si è sentito molto parlare di un nuovo documento da produrre, in forma obbligatoria e non facoltativa, in caso di acquisto di una nuova abitazione o in caso di locazione di un immobile. A fronte delle notizie alquanto allarmistiche rimbalzate dai mass media che hanno generato non poca confusione sull’argomento (stante qualche commento, pare che questo certificato costi parecchie migliaia di euro e sia obbligatorio per tutte le abitazioni, di nuova edificazione o già costruite) abbiamo deciso di approfondire l’argomento, sperando di fare un po’ di chiarezza sull’argomento.
     La certificazione energetica permette all’utente di capire come è stato realizzato, dal punto di vista dell’isolamento e della coibentazione, il proprio edificio. Non si tratta di una novità per il nostro Paese in quanto in Italia, la legge che ne regolamentava l’uso per i nuovi fabbricati è la 10/1991, completata ed aggiornata dai DL 192/05 e 311/06. Con l’emanazione del nuovo decreto del 6 ottobre 2006, l’utilizzo della certificazione è stato definitivamente reso obbligatorio con la seguente tempistica:
  1. dal 1 gennaio 2007, per ottenere qualsiasi forma di incentivo pubblico nell’ambito edilizio, sia sotto forma di  sgravi fiscali oppure come contributo a carico di fondi pubblici;
  2. dal 1 settembre 2007, in caso di compravendita di edifici di proprietà pubblica od adibiti ad uso pubblico, con superficie superiore a 1.000 m2;
  3. dal 1 gennaio  2008, nel caso di stipula di contratti “servizio energia”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
  4. infine, ultime tappe dal 1° luglio 2009, data dalla quale la certificazione sarà obbligatoria anche per i singoli appartamenti allorché vengano immessi sul mercato immobiliare per compravendita e dal 1 luglio 2010 in caso di locazione immobiliare dell’intero edificio o della singola unità immobiliare.
In caso di compravendita o locazione, l’attestato dovrà essere allegato in originale all’atto di compravendita o locazione dell’immobile.
     Oltre alla progettazione e costruzione di nuovi edifici, la certificazione sarà obbligatoria anche in caso di ristrutturazione degli immobili allorché la stessa riguardi una superficie superiore a 1.000 m2 o, in caso di ampliamento dell’edificio, quando lo stesso superi il 20% della superficie dell’intero edificio.
     Sono esclusi dalla certificazione i seguenti immobili:
  1. gli immobili facenti parte del cosiddetto “patrimonio dei beni culturali”;

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Bergamo, Norme, Certificazione, Energetica, Edifici, 10/1991, DL 192/05, DL 311/06, Soggetto Certificatore, CasaClima, khW/m2a, Blower-Door-Test