ACCONTI E SPESE MEDICHE
                                           di Omar Gabbiadini - Consulente Tributario

     Il 1 dicembre 2008 è scaduto il termine per il versamento degli acconti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Per la determinazione dell’importo si possono utilizzare diversi metodi di calcolo, il metodo storico e quello previsionale. Il primo si calcola applicando all’imposta determinata per l’anno 2007 e riportata nei modelli 730 o Unico 2008 le seguenti percentuali:

  • 99% per il calcolo dell’IRPEF;
  • 100% per il calcolo dell’IRES;
  • 99% e 100% per il calcolo dell’IRAP, a seconda che il contribuente sia rispettivamente soggetto IRPEF, ovvero soggetto IRES.

     Avvalendosi di tale metodo non viene effettuata alcuna rideterminazione dell’imponibile e le eventuali differenze di imposta (saldo) versate in conseguenza degli acconti saranno compensate o versate in sede di liquidazione in Unico 2008 entro il prossimo giugno.
     Il metodo previsionale consente invece la rideterminazione dell’imponibile sulla base degli eventuali minori redditi o maggiori oneri conseguiti, nonché delle variate norme fiscali. Questo metodo, se da un lato consente di “adeguare” la misura degli acconti al presunto ammontare del debito effettivo, evitando di versare anticipatamente imposte non dovute, dall’altro deve essere utilizzato con prudenza, in quanto la determinazione di acconti in misura inferiore a quanto dovuto comporta l’applicazione della sanzione del 30%, ridotta al 6% in caso di ravvedimento operoso, oltre agli interessi dovuti sull’importo non versato. Per le persone fisiche il metodo previsionale può essere utilizzato nel caso sia intervenuta una significativa riduzione dei redditi o vi siano importi significativi per spese. Per le società di capitali il ricorso al metodo previsionale può risultare preferibile in considerazione di utili fiscali notevolmente ridotti, nonchè dall’intervenuta riduzione di aliquota che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è passata dal 33% al 27,5%; tale riduzione risulta peraltro in parte compensata dalle novità introdotte per la determinazione del reddito imponibile quali:

  • la deducibilità degli interessi passivi;
  • l’abrogazione della possibilità di effettuare ammortamenti anticipati o accelerati;
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