LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI TRASPORTO ANIMALI
                                 di Silvia Luzzini

ITALIA

     Automobile: testo dell’art. 169, comma 6 del nuovo codice della strada, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285: “Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art. 38 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri” Quindi, gatti nel trasportino e cani, anche in numero superiore ad uno, o nel trasportino o liberi sul sedile posteriore o nel bagagliaio, purché separati dal sedile di guida da rete o da barriera rigida autorizzata dalla Motorizzazione Civile. Nulla viene detto sullo speciale guinzaglio di recente immesso in commercio da agganciare da un lato alla pettorina del cane e dall’altro da fissare tramite apposito gancio al fermo delle cinture di sicurezza,  per poter alloggiare il cane sul sedile posteriore, senza reti o barriere rigide.
     Poiché non amo trasportare i miei animali nel bagagliaio, ma preferisco averli sul sedile posteriore, quindi più protetti in caso di tamponamento, mi sono rivolta al comando di Polizia Locale per avere delucidazioni sulla legalità della messa in cintura di sicurezza del cane sul sedile posteriore. Mi è stato spiegato che tale strumento non viene citato nel nuovo Codice della Strada in quanto immesso in commercio successivamente al 1992. È comunque accettato come valido purché l’animale, tramite tale strumento, non possa costituire pericolo o impedimento alla guida per il conducente. Il mio cane, quindi, malgrado abbia una stazza di quasi 50 chili, viaggia sul sedile posteriore regolarmente in cintura di sicurezza e maggiormente protetto in caso di incidente. Inoltre, vi garantisco che sono già passata più volte davanti a pattuglie di Polizia Stradale, Carabinieri e Vigili Urbani e non sono mai stata fermata, malgrado i pubblici ufficiali abbiano visto chiaramente la mole bionda che troneggiava alle mie spalle.
     Navi da crociera: vietato l’accesso, tranne alcuni casi in cui sono ammessi animali di taglia piccola.
      pagina 01 di 03
 
 
 
 
 
Infobergamo® - www.infobergamo.it è un prodotto H.S.E. - Leggi la nostra CDD - Validazione XHTML - CSS
Autorizzazione Tribunale di Milano n.256 del 13 aprile 2004. Vietata la riproduzione e la riproposizione non autorizzate di testi ed immagini.
Bergamo, Trasporto, Animali, Italia, Estero, D.L., 30 aprile 1992, 285, norma, 38, D.P.R., 8 febbraio 1954, 320