GLI MMS COME ILLECITA INTERFERENZA NELLA VITA PRIVATA
                                 di Gaetano Marco Parisi

     Vista la sempre maggiore diffusione dell'abitudine di effettuare fotografie e riprese con i videofonini e di inviarli in forma di videomessaggio, appare di notevole interesse una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale che ha ritenuto che l'uso degli MMS possa, a certe condizioni, integrare il reato di illecita interferenza nella vita privata. Va precisato che la pronuncia è inserita in un particolare contesto, in quanto il soggetto condannato era sotto processo anche per violenza privata, minaccia e molestie nei confronti della persona che aveva fotografato col telefonino. Tuttavia, essa indica principi di interpretazione della norma penale che potrebbero lasciare il segno.
     L'imputato era stato denunciato da una ragazza, tra le altre cose che integravano una condotta persecutoria, per averla fotografata con un videofonino in autobus e, attraverso la vetrina, all'interno del negozio in cui lavorava. Il reato in questione è quello previsto dall'art. 615 bis del codice penale, che punisce chi con strumenti di ripresa visiva o sonora si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati dall'art. 614 (quello che punisce la violazione di domicilio), o che diffonda tali notizie o immagini con qualsiasi mezzo. Fino ad oggi il fatto veniva prevalentemente considerato come introduzione "fisica" nella sfera privata altrui, come penetrare furtivamente in una casa per piazzare microfoni o videocamere nascoste. Inoltre, l'art. 614 fa riferimento all'abitazione o ad altri luoghi di "privata dimora", nei quali non veniva considerato rientrante il luogo di lavoro, soprattutto se un negozio, luogo per definizione aperto al pubblico. Vi poteva essere anche qualche dubbio sulla configurabilità dell'MMS come "strumento di ripresa visiva e sonora": le fattispecie penali sono infatti tassative mentre al momento dell'introduzione dell'art. 615 (nel 1974) il videofonino era sconosciuto.
     Su tale ultimo punto, la Corte di Cassazione non si pronunciata ma, con il verdetto di condanna, dimostra tacitamente di aderire all'orientamento che assimila l'MMS alla ripresa di una telecamera, con la motivazione che la tecnologia video del telefonino non ha alcun altro scopo se non quello di filmare o fotografare, mentre, ad esempio, il telefono non è automaticamente equiparabile a un microfono, in quanto ha anche altre funzioni. Tuttavia le innovazioni rilevanti sono due. La prima è l'affermazione che non è necessaria un intrusione fisica nel luogo dove viene effettuata la ripresa o la fotografia:

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