RIMBORSI IVA SULLE AUTO: ARRIVA LA SENTENZA UE
                                               di Omar Gabbiadini - Consulente Tributario

     Finalmente dopo mesi di attesa arriva la sentenza della Corte di Giustizia Ue che afferma l'illegittimità dei limiti di detrazione sull'Iva relativa alle autovetture. I contribuenti infatti hanno diritto alla detrazione dell'imposta in base all'effettivo utilizzo del mezzo aziendale o professionale. L'effetto della sentenza però avrà ripercussioni anche sulle imposte dirette in quanto l'IVA non detratta, essendo divenuta un onere capitalizzato sull'imponibile che ha generato "minor reddito" di cui ora ne si chiederà il rimborso, bisognerà ricalcolare il reddito imponibile e versare le relative imposte. Stesso discorso vale per le quote di ammortamento.
     Se in un primo momento la sentenza sembrava esclusivamente a favore del contribuente, adesso bisogna considerare molte variabili che potrebbero ledere la convenienza della richiesta a rimborso dell'IVA non detratta. Va considerato infatti anche il risvolto sugli studi di settore in quanto, ad esempio, il consumo di carburante il cui costo ricalcolato in diminuzione incide sul dato di congruità e quindi sulla possibilità di accertamento automatico da parte dell'Agenzia delle Entrate.
     La procedura messa a punto dal Ministero delle Finanze con il decreto legge 258/06 prevede l'obbligo di utilizzare un apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate e trasmetterlo esclusivamente in via telematica entro il 15 dicembre. Il modello, a tutt'oggi non ancora approvato, dovrà essere pubblicato entro 45 giorni dall'entrata in vigore della sentenza. È possibile esclusivamente richiedere a rimborso gli importi non detratti dal 2003 fino al 13 settembre 2006, sempre dopo aver eseguito approfonditi calcoli di convenienza che non sempre risulteranno essere tali e che cambieranno in ragione al reddito.
     A questo punto non resta che stabilire la percentuale di utilizzo della propria autovettura ai fini aziendali e ricordarsi di essere in grado di dimostrate, in caso di accertamento, che l'utilizzo coincidi con quello dichiarato in quanto l'onere della prova spetta al contribuente. Non mi resta che ricordarvi di chiedere al vostro consulente l'importo delle competenze per eseguire questi calcoli di convenienza!
     Per eventuali chiarimenti ed approfondimenti potete scrivere alla redazione oppure contattarmi direttamente tramite la mia e-mail:      gabbiadini@tim.it

 
 
 
 
 
Infobergamo® - www.infobergamo.it è un prodotto H.S.E. - Leggi la nostra CDD - Validazione XHTML - CSS
Autorizzazione Tribunale di Milano n.256 del 13 aprile 2004. Vietata la riproduzione e la riproposizione non autorizzate di testi ed immagini.
Sentenza, UE, Unione, Europea, Rimborso, IVA, Auto, Veicoli, Aziendali, Ricalcolo