Ammortamenti
     Giro di vite a tutto campo sul reddito di impresa. Dalle società non operative alla indeducibilità fiscale degli ammortamenti calcolati sulla quota dei terreni, alle modifiche in materia di marchi e alla indeducibilità delle minusvalenze sui beni assegnati. Molti gli interventi nel DL sui conti anche in campo strettamente Ires, con particolare attenzione al regime di trasparenza fiscale con delle modifiche di duplice segno. In generale, comunque, sulla base della sola lettura delle schede diramate non è possibile fornire un giudizio del tutto compiuto in relazione al merito degli interventi in quanto si tratterà di esaminare, nel dettaglio, le modifiche al Tuir e, soprattutto, la decorrenza delle stesse.
     Diventano reato l'omesso versamento e la falsa compensazione dell'Iva. Non si applicherà più l'Iva, ma l'imposta di registro, sulle vendite di fabbricati, eccetto quelle poste in essere dal costruttore entro cinque anni. Estromissione della sfera dell'Iva dei soggetti passivi con volume d'affari fino a 7 mila euro. E ancora, le società di comodo perdono il credito Iva se per tre anni consecutivi non effettuano operazioni attive rilevanti. In materia di subappalti per l'edilizia, l'appaltatore risponderà dell'eventuale mancato versamento dell'Iva, nonché dei contributi da parte dell'impresa alla quale ha subappaltato lavori edili. Analogamente a quanto avvenuto recentemente in materia di ritenute d'imposta, viene introdotto il delitto di omesso versamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione. Viene finalmente disposta, così come consentito dall'art. 24 della sesta direttiva, l'esclusione dal sistema dell'Iva dei soggetti che realizzano un volume d'affari annuo non superiore a 7 mila euro. Sono interessati gli imprenditori individuali, le società semplici agricole e gli esercenti arti e professioni. Rimane ferma la possibilità di rinunciare all'esclusione, ma in tal caso scatta il monitoraggio da parte degli uffici.
Immobili: iva nel mirino
     Il decreto legge riscrive il trattamento Iva in molte transazioni immobiliari e inasprisce le sanzioni nel caso in cui le parti occultino il corrispettivo. Il decreto legge lascia ordinariamente applicabile l'Iva proporzionale solo nei casi seguenti: 1) cessione di fabbricati effettuate dal costruttore entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori; 2) cessioni di fabbricati che siano stati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica effettuati dall'impresa la quale, anche mediante appalto, ha compiuto le opere di recupero; 3) cessioni di aree edificabili.
Va notato che il decreto chiarisce il discusso concetto di edificabilità, sia ai fini dell'Ici, che delle imposte dirette e indirette. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

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