l'acquirente non può richiedere la sostituzione del bene, in quanto risulterebbe troppo oneroso per il venditore. Questo punto ha dato adito a molti dubbi e perplessità; infatti, la valutazione fra le due soluzioni è difficile da effettuare e la normativa testualmente cita: "le riparazioni sul bene devono essere effettuate entro un termine congruo dalla richiesta e non devono arrecare ulteriore danno al consumatore, anche dovuto all'eventuale non utilizzo del bene acquistato". Si parla di riparazioni, ma non è specificato quante riparazioni può sostenere il bene senza essere sostituito. Il Ministero, nella sua nota esplicativa, si è soffermato a lungo su questo punto: il consumatore può scegliere fra la riparazione o la sostituzione, quindi fra la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Il venditore proporrà soluzioni alternative per risolvere il problema, ma la decisione finale spetterà sempre al consumatore. In ogni caso, nessuna spesa potrà essere addebitata all'acquirente, né per la riparazione né per la sostituzione del bene difettoso. L'acquirente non sarà neanche obbligato ad accettare eventuali buoni sostitutivi per futuri acquisti, o altri beni in sostituzione.
     Definizione di garanzia convenzionale (o garanzia commerciale).
Ai sensi dell'art. 1519 bis, la garanzia convenzionale (o garanzia commerciale) rappresenta l'impegno che il venditore si assume nei confronti dell'acquirente di rimborsare o sostituire il prodotto che si presenta difettoso o difforme da quanto indicato sulla garanzia stessa o nella sua pubblicità. Essa viene rilasciata a titolo gratuito all'atto della vendita del bene stesso, è libera nella sua durata e nella validità territoriale, ma non è obbligatoria, anche se quasi alcun prodotto ne viene venduto senza.
     Concludendo, la nuova garanzia europea rappresenta indubbiamente un passo avanti nella tutela del consumatore. Però, la scarsa diffusione della stessa, la difficoltà dell'acquirente che riscontra un difetto dopo i sei mesi dall'acquisto e che deve provare che il difetto è un vizio di fabbricazione (prova alquanto difficile) ed il fatto che la garanzia commerciale (due anni) non è conforme alla garanzia legale (un anno) rendendo così meno disponibili i commercianti all'eventuale sostituzione/riparazione del bene difettoso, rischiano di limitarne la sua efficacia e di non tutelare abbastanza il consumatore come invece dovrebbe essere. Ricordiamoci quindi di osservare sempre queste semplici cinque regole:
•  evitiamo di acquistare beni in negozi prossimi alla chiusura (svendite per cessata attività). In caso di problemi, non avremo nessun venditore a cui rivolgerci;
•  a parità di caratteristiche tecniche, scegliamo il prodotto che ci offre una garanzia di maggior durata;
•  controlliamo attentamente le caratteristiche tecniche del prodotto prima di acquistarlo e se non abbiamo ben compreso qualcosa, non esitiamo a chiedere delucidazioni al venditore;
•  testiamo il prodotto in tutte le sue parti entro sei mesi dall'acquisto per scoprire subito eventuali malfunzionamenti;
•  conserviamo per 26 mesi tutta la documentazione relativa all'operazione di acquisto: scontrino fiscale, ricevuta del bancomat, della carta di credito o matrice dell'assegno, documentazione illustrativa del prodotto, confezione, garanzia.

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