Per effettuare la valutazione automatica occorre:
- prendere in considerazione la rendita catastale attribuita a un determinato bene immobile;
- rivalutare questa rendita (articolo 3, commi 48 e 51, legge 23 dicembre 1996 n. 662),
- moltiplicare il prodotto così ottenuto con i seguenti coefficienti (decreto ministeriale 14 dicembre1991 ):
- 75 per i terreni;
- 34 per i fabbricati C/1 (i negozi)ed E;
- 50 per i fabbricati A/10 (uffici) e D (opifici);
- 100 per tutti gli altri fabbricati e, quindi, in particolare, per le abitazioni.
     Va poi ricordato che: nella Finanziaria 2004 (articolo 2, comma 63, della legge 350/2003) è stato disposto, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e quindi né ai fini Iva, né ai fini Ici e Irpef/Ires, l'aumento dei moltiplicatori delle rendite catastali e precisamente una loro rivalutazione del 10 per cento dei coefficienti come previsti dal DM 14.12.1991 e successivamente del Dl n. 168/2004 convertito nella legge 191/2004 che ha ulteriormente aumentato al 20% la misura di tale rivalutazione per tutti gli immobili diversi dalla prima casa. Pertanto, se ne ottiene il seguente panorama:
•  Immobili diversi dalla prima casa: imposta di registro dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e per atti traslativi. La valutazione automatica si calcola applicando alle rendite catastali il coefficiente di rivalutazione (del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni) e moltiplicando il prodotto così ottenuto con i coefficienti indicati dal decreto ministeriale del 14 dicembre 1991, rivalutati del 20 per cento. Prendendo ad esempio a riferimento una rendita catastale di 2.000 euro, riferita a un'abitazione, la rendita va aggiornata del 5% e il risultato va poi moltiplicato per 120,ottenendosi il risultato di 252.000 euro. Semplificando, si ottiene il seguente quadro di riferimento:
- per i terreni, occorre moltiplicare il reddito dominicale per 112,5;
- per i fabbricati C/1 ed E, occorre moltiplicare la rendita catastale per 42,84;
- per i fabbricati A/10 e D, occorre moltiplicare la rendita catastale per 63;
- per tutti gli altri fabbricati e quindi per le abitazioni, occorre moltiplicare la rendita catastale per 126;
•  Prima casa. Imposta di registro dovuta per i contratti di locazione e per gli atti traslativi. La valutazione automatica si calcola applicando alle rendite catastali il coefficiente di rivalutazione del 5% e moltiplicando il prodotto così ottenuto con i coefficienti indicati dal Dm 14 dicembre 1991, rivalutati del 10 per cento. Sempre prendendo a riferimento la rendita catastale di 2.000 euro, riferita a un'abitazione, la rendita va aggiornata del 5% e il risultato va poi moltiplicato per 110, ottenendosi il risultato di 231.000 euro. Per semplificare il calcolo, basterà moltiplicare la rendita catastale per 115,5.
     Non ci resta pertanto, vista la gravosità delle sanzioni nelle quali potremmo imbatterci per una evasione totale o parziale delle imposte, che adeguare le nostre locazioni ai minimi richiesti, salvo la nostra sicurezza nel poter dimostrare alla pubblica amministrazione il contraddittorio.
     Per eventuali chiarimenti ed approfondimenti potete scrivere alla redazione oppure contattarmi direttamente tramite la mia e-mail:      gabbiadini@tim.it
     Buona registrazione a tutti!

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