REGOLE ED INFORMAZIONI SULLA PATENTE A PUNTI

     Tempo fa, con l'introduzione della Patente e Punti, abbiamo allestito una tabella con la raccolta dei punti che vengono decurtati in funzione dell'infrazione commessa. Con questo articolo vogliamo darvi qualche informazione aggiuntiva, a cominciare dalla raccolta in .PDF degli articoli del codice della strada, relativi punti associati in caso di violazione e commenti dettagliati, scaricato dal sito ufficiale della Polizia di Stato.
                         Polizia di stato articoli_punti.pdf   10 KB
                         ARTICOLO_180_CDS.pdf   72 KB
     Al momento del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 20 punti che viene annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, tenuto dal DTTSIS. Il punteggio di ciascun conducente subisce riduzioni ad ogni comunicazione relativa alle violazioni che prevedono decurtazione di punteggio. Il divieto di sosta o la mancanza dei documenti a bordo del veicolo non comportano riduzione di punteggio ad eccezione delle soste effettuate negli spazi riservati alla fermata degli autobus o allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza, alla fermata o sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza dei relativi scivoli e nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici.
     Il punteggio previsto per ciascuna violazione è indicato nel verbale di contestazione. Solo quando la decurtazione viene annotata in archivio nazionale degli abilitati alla guida, l'utente riceve al proprio domicilio una comunicazione dell'avvenuta decurtazione. Per i neopatentati, ovvero coloro che hanno conseguito la patente da meno di due anni, ogni violazione comporta una riduzione di punteggio doppia rispetto alla tabella originale.
     Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni, per le quali è prevista la decurtazione di punteggio e nessuna sanzione accessoria di sospensione o di revoca della patente, dovranno essere detratti al massimo 15 punti. Se il conducente non è stato identificato, l'obbligato in solido a cui il verbale è notificato, ovvero il proprietario del veicolo, è tenuto a comunicare, entro trenta giorni all'ufficio o comando che ha accertato la violazione, i dati personali e quelli della patente della persona che si trovava alla guida al momento della violazione. In caso di omessa comunicazione, l'obbligato in solido è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 180 a partire da € 357,00 (Sentenza della Corte Costituzionale numero 27 del 2005).

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