Chiariti i limiti di operatività, vediamo ora in concreto come funziona la nuova Convenzione. I danni al veicolo comprenderanno ovviamente le spese di riparazione, ma anche quelle di rimozione, trasporto, svalutazione e fermo tecnico. Il veicolo dovrà essere periziato entro dieci giorni dalla messa a disposizione e il risarcimento verrà liquidato entro i quindici giorni successivi.
     I danni alle persone sono indennizzabili, come già detto, nei limiti di Euro 15.000,00, comprensivi di danno biologico, morale, patrimoniale, spese mediche e danni alle cose trasportate. Personalmente trovo poco rispettoso del valore umano questo confluire in un unico tetto risarcibile dei due danni, come se la persona rientrasse tra le "cose trasportate", ma forse chiedere la comprensione di queste finezze in certi settori è pretendere troppo. In ogni caso, chi fosse rimasto ferito nel sinistro andrà sottoposto a perizia medico-legale entro trenta giorni dalla guarigione o dal consolidamento dell'invalidità permanente e verrà risarcito (insieme agli altri oggetti) nei quindici giorni successivi.
     Ove non si trovi un accordo sull'indennizzo, questo dovrà comunque essere offerto entro i suddetti quindici giorni. Il danneggiato avrà dunque la possibilità di accettare la somma proposta in acconto su quella che ritiene dovuta, chiedendo poi un'integrazione del versamento alla propria Compagnia o a quella del danneggiante. Resta naturalmente ferma la facoltà di proporre azione giudiziaria.
     Per eventuali chiarimenti ed approfondimenti potete scrivere alla redazione.

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