I.R.A.P. - L'IMPOSTA CONTESTATA
                                             di Omar Gabbiadini - Consulente Tributario

     L'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è stata istituita, a partire dal 1° gennaio 1998, con il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 , emanato su delega contenuta nell'art. 3, commi 143, 144 e 147, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. Dal 1° gennaio 2000 le Regioni possono disciplinare con legge le procedure applicative dell'IRAP, tra le quali le modalità di riscossione e di versamento dell'imposta. Fino a quando tali leggi non saranno emanante, per le attività di controllo e rettifica della dichiarazione, per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta, nonché per il contenzioso, troveranno applicazione le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
     L'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è un'imposta sul valore aggiunto prodotto che colpisce la ricchezza allo stadio della sua produzione e non a quello della sua percezione (come le imposte sui redditi), né a quella sul suo consumo come l'IVA.
     Il presupposto del tributo è determinato nello svolgimento, a carattere individuale, di un'attività autonomamente organizzata, diretta a produrre o a scambiare beni, ovvero a prestare servizi ed è indeducibile dai redditi.
Con la sua introduzione sono stati soppressi i seguenti tributi:
- imposta locale sui redditi (ILOR);
- imposta comunale sull'esercizio di imprese arti e professoni (ICIAP);
- imposta sul patrimonio netto delle imprese;
- tassa di concessione governativa sulla partita iva;
- contributo per il servizio sanitario nazionale (tassa salute);
- contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
- contributi per l'assistenza di malattia ai pensionati;
- tassa di concessione comunale;
La finalità è destinata quasi interamente a finanziare la spesa sanitaria regionale.
     La base imponibile è data dal valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione. Se l'attività viene esercitata nel territorio di più regioni, la base imponibile viene suddivisa proporzionalmente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale addetto con continuità (compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, le collaborazioni coordinate e continuative e gli utili erogati agli associati in partecipazione) a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse operanti per un periodo di almeno tre mesi nel territorio di ciascuna regione.
     Il versamento dell'IRAP avviene attraverso autotassazione, determinando l'imposta anteriormente al verificarsi del presupposto impositivo e procedendo al conguaglio dell'importo versato con quanto effettivamente dovuto a seguito della determinazione dell'imposta. Il criterio dell'autotassazione è basato sul sistema degli acconti e del saldo. L'imposta dovuta alla regione in base alla dichiarazione, è versata dal soggetto passivo con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

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